In considerazione di questi elementi un diritto di visita limitato appariva senz’altro opportuno per proteggere l’integrità innanzitutto fisica ma anche emotiva e psicologica del bambino, quantomeno durante la fase problematica della madre (ossia limitatamente nel tempo, conformemente alla prassi summenzionata). 8. Il passo successivo è stata la convocazione (datata 21 agosto 2012) dell’udienza del 30 agosto 2012, durante la quale è stato discusso principalmente del progetto a favore del minore. In occasione di tale incontro la madre ha allegato di aver “passato un’estate d’oro con il figlio” (verbale 30 agosto 2012, pag. 1), ma senza provarlo né richiedere ulteriori accertamenti.