Va pure rilevato che i genitori ed i parenti coinvolti dovranno attenersi alle direttive del curatore, collaborando con lui, in difetto di che potranno essere adottate misure più incisive (BSK ZGB I – Breitschmid, ad art. 308 CC n. 20; sentenza ICCA del 14 novembre 2002, inc. 11.2002.95, cons. 17). 6. Innanzitutto si rileva che l’autorità non può delegare al curatore di fissare la frequenza e la durata dei diritti di visita né un'eventuale modifica del diritto alle relazioni personali (sentenze ICCA del 18 novembre 2011, inc. 11.2011.153, cons. 5; del 14 novembre 2002, inc. 2002.95, cons.