11.2004.159, cons. 5). È opportuno precisare che un’eventuale modifica del diritto alle relazioni personali - così come la decisione sull’opportunità delle stesse, la loro durata, frequenza, modalità d’esercizio, estensione, riduzione e sospensione - competono esclusivamente all’autorità e non al curatore. Quest’ultimo ha però la competenza per sottoporre all’autorità le sue proposte (BSK ZGB I – Breitschmid, ad art. 308 CC n. 14). Va pure rilevato che i genitori ed i parenti coinvolti dovranno attenersi alle direttive del curatore, collaborando con lui, in difetto di che potranno essere adottate misure più incisive (BSK ZGB I – Breitschmid, ad art. 308 CC n. 20;