Egli ha non semplici mansioni di “poliziotto”, né il suo compito si esaurisce nell'accertare l'avvenuto esercizio del diritto di visita. Nei limiti del suo ufficio egli deve attivarsi di propria iniziativa, risolvendo i problemi pratici che si presentano, con effetto vincolante per tutti gli interessati, anche se ciò costituisce per i genitori una restrizione dell'autorità parentale (BSK ZGB I – Breitschmid, ad art. 308 CC n. 2). Tra i suoi compiti rientra anche quello di instaurare – per quanto possibile – un rapporto di fiducia con tutte le parti in causa, soprattutto in caso di conflitto fra genitori (sentenza ICCA del 16 dicembre 2004, inc. 11.2004.159, cons.