5A_861/2011 del 10 gennaio 2012), ciò che la reclamante non allega. L’autorità di prime cure ha disposto tale ricerca al fine di tenere pronte più soluzioni in attesa dell’esito dell’insieme delle valutazioni, a questo stadio non vi è una decisione di merito al riguardo. La relativa censura è dunque irricevibile. 3. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 273 CC n. 7).