DTF 6B_196/2008 del 16 maggio 2008, cons. 3; 5P.164/2001 del 16 luglio 2001, cons. 3a). Per quanto attiene alla sostituzione del curatore educativo: la richiesta è avvenuta soltanto in sede di udienza il 30 agosto 2012, non era esigibile che l’allora Commissione tutoria si pronunciasse già con la risoluzione dello stesso giorno e senza istruttoria al riguardo. Rispettivamente, se l’allora Autorità di vigilanza si fosse pronunciata in merito, avrebbe tolto un grado di giurisdizione all’interessata, ciò che può configurare in certi casi una violazione del diritto di essere sentito (cfr. DTF 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, cons.