Considerato in diritto 1. Fino al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele erano impugnabili alla Prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 LTut, all’epoca in vigore). Tempestivo, il ricorso (ora: reclamo) era quindi da considerare ricevibile. Con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Tit.