che la risoluzione si fonda su rapporti di chi segue da tempo RE 1 e ne conosce le dinamiche relazionali e le ripercussioni negative sul figlio; che l’istituto avrebbe dovuto discutere con il curatore educativo e con l’assistente sociale e proporre all’Autorità di protezione una regolamentazione per il periodo altalenante, invece che decidere unilateralmente dei diritti di visita. H. Mediante scritto 5 marzo 2013 la reclamante informa che questi ultimi sono stati organizzati d’intesa con l’assistente sociale dell’UFaM e l’istituto, del quale allega le osservazioni del 4 marzo 2013, ove si rileva che la decisione avversata sarebbe sproporzionata, vista l’evoluzione dell’estate 2012;