F. Il 1° gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello. G. Con osservazioni 21 gennaio 2013 l’Autorità regionale di protezione (Autorità di protezione) conferma quelle del 3 ottobre 2012 all’attenzione dell’allora Autorità di vigilanza e chiede la reiezione dell’impugnativa, evidenziando che l’assetto in discussione è proporzionale in quanto limitato nel tempo sino all’espletazione della perizia psichiatrica sulla madre; che la risoluzione si fonda su rapporti di chi segue da tempo RE 1 e ne conosce le dinamiche relazionali e le ripercussioni negative sul figlio;