RE 1 adduce che la decisione avversata sarebbe arbitraria, poiché si fonderebbe solo sui rapporti del curatore del bambino (che ha litigato con lei) e quello della madre, dell’educatore (che secondo il medesimo sarebbe stato travisato), dell’istituto, dell’assistente sociale dell’UFaM, trascurando invece le prove prodotte da lei medesima - in particolare sull’estate trascorsa serenamente col figlio - e quelle da lei richieste, in violazione del diritto di essere sentito ed in contraddizione con il rapporto dello psicoterapeuta, che avrebbe sconsigliato di modificare l’assetto in essere. Gli elementi usati dall’allora Autorità di vigilanza si riferirebbero al “periodo critico ossia fine