{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-46_2013-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115934&nX40_KEY=4711085&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "185493a3315d0d8c5347cec7073575fc"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["9.2013.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali: anticipato apprezzamento delle prove, decisione incidentale, compiti del curatore educativo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:22:18", "Checksum": "c7f6c13852f73a0ae0f1ac006bab7360", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.46\nRegesto:\nRelazioni personali: anticipato apprezzamento delle prove, decisione incidentale, compiti del curatore educativo\n\n\n9. L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).\nOccorre che l’istante sia indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.).\nQualora solo una parte della causa non sia priva di probabilità di successo, l’assistenza giudiziaria gratuita può essere limitata a tale parte (art. 3 cpv. 2 LAG; rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; FF 2006 pag. 6674).\n10. In concreto si può ritenere che la reclamante sia indigente. Per quanto riguarda le relazioni personali i gravami non potevano dirsi del tutto privi di possibilità di successo, mentre che per il resto non vi erano probabilità di buon esito.\nÈ ben vero che per quanto attiene ai diritti di visita la giurisprudenza ritiene che non sia indispensabile il patrocinio legale (sentenza ICCA del 10 marzo 2005, inc. 11.2005.34, cons. 8), tuttavia in sede di udienza presso la Commissione tutoria la medesima non era riuscita da sola a far valere correttamente le proprie ragioni circa il periodo estivo trascorso col figlio.\nDi conseguenza le istanze vanno accolte parzialmente, limitatamente alla sorveglianza dei diritti di visita.\nCiò vale sia presso la scrivente sia presso l’allora Autorità di vigilanza.\n11. In esito il reclamo dev’essere parzialmente accolto.\nData la situazione finanziaria della reclamante e l’esito della procedura non si prelevano né tassa né spese di giustizia.\n12. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore. Per quanto riguarda la parte incidentale, la via giudiziaria segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente; il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito (art. 12 LAG).\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:\n1.1. I dispositivi n. 2 e n. 3 della decisione n. 479 del 30 agosto/4 settembre 2012 dell'allora Commissione tutoria regionale __________ sono annullati. Gli atti sono rinviati all’autorità di primo grado, affinché determini la modalità, la frequenza e la durata dei diritti di visita; per il resto la decisione citata è confermata.\n1.2. L’istanza di assistenza giudiziaria per il gravame davanti all'allora Autorità di vigilanza (R.112.2012) è parzialmente accolta, limitatamente alla questione dei diritti di visita. La relativa nota dettagliata va presentata alla scrivente Camera per la sua tassazione.\n2. L’istanza di assistenza giudiziaria è parzialmente accolta, limitatamente all’aspetto concernente i diritti di visita.\n3. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.\n4. Notificazione:\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}