{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-46_2013-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115934&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "185493a3315d0d8c5347cec7073575fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali: anticipato apprezzamento delle prove, decisione incidentale, compiti del curatore educativo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:36", "Checksum": "f71ad2269f735d50ff9062723b1c1867", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.46\nRegesto:\nRelazioni personali: anticipato apprezzamento delle prove, decisione incidentale, compiti del curatore educativo\n\n\n6. Innanzitutto si rileva che l’autorità non può delegare al curatore di fissare la frequenza e la durata dei diritti di visita né un'eventuale modifica del diritto alle relazioni personali (sentenze ICCA del 18 novembre 2011, inc. 11.2011.153, cons. 5; del 14 novembre 2002, inc. 2002.95, cons. 17).\nAl proposito il dispositivo n. 3 della risoluzione 30 agosto/4 settembre 2012 dell’allora Commissione tutoria risulta equivoco, in quanto nomina esplicitamente solo l’organizzazione degli incontri e non la loro durata e frequenza, ma in realtà include anche queste ultime nei compiti del curatore (da eseguire in collaborazione con altri operatori); in contrasto quindi con la prassi appena accennata.\nNe consegue che tale dispositivo va annullato.\n7. La reclamante sostiene che la seconda istanza avrebbe considerato erroneamente il suo comportamento a fine giugno-inizio luglio 2012 come pregiudizievole, ma nel seguito dell’impugnativa ella stessa ammette che quello era un periodo critico (reclamo, pagg. 7-10).\nProprio a causa della criticità di tale periodo l’UFaM ed il curatore educativo hanno chiesto (rispettivamente l’8 agosto ed il 30 luglio 2012) un approfondimento delle capacità genitoriali, una perizia psichiatrica, come pure di analizzare la situazione per stabilire i passi successivi per il progetto educativo a favore del minore.\nIn particolare l’UFaM ha riferito di “notevoli regressioni” della reclamante, che si rivolgeva al figlio insultandolo ed aveva comportamenti minacciosi verso l’incolumità fisica del medesimo, tanto che lo stesso ufficio ha dichiarato che il grave malessere personale della madre superava le sue capacità d’intervento e che il minore aveva rivelato tali episodi agli educatori addirittura in presenza della madre (rapporto UFaM dell’8 agosto 2012, pagg. 2-3).\nAnaloga posizione è stata assunta dal curatore educativo il 30 luglio 2012, riferendo anche di un maltrattamento in pubblico dell’8 luglio 2012.\nIn considerazione di questi elementi un diritto di visita limitato appariva senz’altro opportuno per proteggere l’integrità innanzitutto fisica ma anche emotiva e psicologica del bambino, quantomeno durante la fase problematica della madre (ossia limitatamente nel tempo, conformemente alla prassi summenzionata).\n8. Il passo successivo è stata la convocazione (datata 21 agosto 2012) dell’udienza del 30 agosto 2012, durante la quale è stato discusso principalmente del progetto a favore del minore.\nIn occasione di tale incontro la madre ha allegato di aver “passato un’estate d’oro con il figlio” (verbale 30 agosto 2012, pag. 1), ma senza provarlo né richiedere ulteriori accertamenti.\nI vari operatori presenti, tra cui due educatori dell’istituto, non si sono espressi in merito ai diritti di visita né sul periodo trascorso dal minore presso la madre.\nNon è dato a sapere - dal tenore del verbale - se l’autorità di primo grado sia stata informata o abbia indagato su tale aspetto.\nA quel punto, benché capiti sovente che la versione dei genitori non collimi con quella degli operatori, vista la presenza di questi ultimi, per l’autorità sarebbe stato semplice e soprattutto doveroso - in virtù del principio inquisitorio illimitato - accertarsi della veridicità delle affermazioni materne, posto che intendeva statuire sugli incontri.\nI rapporti (6 settembre e 23 novembre 2012) allegati dalla reclamante presso l’allora Autorità di vigilanza ed in questa sede sono posteriori alla risoluzione - di conseguenza non erano noti all’adozione di quest’ultima - ed essi riferiscono che dal 13 luglio al 27 agosto 2012 il minore è stato presso la madre.\nOrbene gli incontri sorvegliati potrebbero finanche essere considerati come una modalità di indagine circa il rapporto madre-figlio, in attesa e a complemento delle valutazioni ordinate, ed erano indubbiamente intesi a salvaguardare il minore dalle oscillazioni del comportamento materno a causa degli episodi di fine giugno-inizio luglio 2012, come ha accennato l’autorità di primo grado all’incontro del 30 agosto 2012 (cfr. relativo verbale, pag. 2). Tuttavia è contraddittorio che la madre abbia avuto con sé il figlio durante un mese e mezzo d’estate e soltanto in seguito siano stati ristretti i diritti di visita, in un momento in cui il provvedimento non sembrava più di attualità e in cui la situazione segnalata ad inizio estate (2012) pareva essere mutata.\nPosto che occorre ritornare gli atti all’autorità di prime cure, affinché statuisca sulla durata e la frequenza dei diritti di visita e considerato che nel frattempo essi sono avvenuti con altre modalità per intervento dell’istituto e che saranno giunte anche le valutazioni predisposte, appare necessario appurare la fattispecie attuale ed adattare i provvedimenti in questione.\nOccorre di conseguenza annullare i dispositivi n.ri 2 e 3 della decisione 30 agosto/4 settembre 2012. L’autorità di primo grado dovrà pertanto pronunciarsi nuovamente al riguardo.\nSi aggiunga abbondanzialmente che - diversamente da quanto asserito nel reclamo - si ritiene che effettivamente vi sia stato un periodo di crisi ad inizio estate 2012 e soprattutto che vi sia più in generale un’alternanza nei periodi sereni e quelli di crisi da parte della madre, che merita un approfondimento, al fine di fissare un assetto più regolare di relazioni personali che possa tutelare maggiormente il minore, in particolare nei periodi negativi della genitrice. Considerato che dall’incarto emerge una certa discontinuità da parte di quest'ultima, si ricorda all’autorità di primo grado la possibilità di intervenire tempestivamente con decisioni supercautelari non appena si manifestano fasi problematiche, qualora siano debitamente segnalate dalla rete."}