{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-46_2013-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115934&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "185493a3315d0d8c5347cec7073575fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali: anticipato apprezzamento delle prove, decisione incidentale, compiti del curatore educativo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:36", "Checksum": "f71ad2269f735d50ff9062723b1c1867", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.46\nRegesto:\nRelazioni personali: anticipato apprezzamento delle prove, decisione incidentale, compiti del curatore educativo\n\n\n3. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione (DTF 123 III 452, cons. 3c; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3).\nNella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenze ICCA del 23 agosto 2005, inc. 11.2005.18, cons. 7; del 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114, cons. 7 i.f. e 12; DTF 123 III 451, cons. 3b). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).\nLa presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2).\nLo scopo è di favorire la relazione con il beneficiario degli incontri (Bally, op. cit., pag. 5 p.to 3.4.1).\nDi regola un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22). L’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figlia e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza ICCA 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114, cons. 13).\n4. Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).\nIl citato principio vale anche per regolamentazione delle relazioni personali (DTF 5C.58/2004 del 14 giugno 2004, cons. 2.1.2). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).\nQuesto principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).\n5. Il curatore educativo, nominato per la vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC, deve vegliare a che le relazioni tra genitore e figlio si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità, regolando se necessario le modalità pratiche.\nEgli ha non semplici mansioni di “poliziotto”, né il suo compito si esaurisce nell'accertare l'avvenuto esercizio del diritto di visita.\nNei limiti del suo ufficio egli deve attivarsi di propria iniziativa, risolvendo i problemi pratici che si presentano, con effetto vincolante per tutti gli interessati, anche se ciò costituisce per i genitori una restrizione dell'autorità parentale (BSK ZGB I – Breitschmid, ad art. 308 CC n. 2).\nTra i suoi compiti rientra anche quello di instaurare – per quanto possibile – un rapporto di fiducia con tutte le parti in causa, soprattutto in caso di conflitto fra genitori (sentenza ICCA del 16 dicembre 2004, inc. 11.2004.159, cons. 5).\nÈ opportuno precisare che un’eventuale modifica del diritto alle relazioni personali - così come la decisione sull’opportunità delle stesse, la loro durata, frequenza, modalità d’esercizio, estensione, riduzione e sospensione - competono esclusivamente all’autorità e non al curatore.\nQuest’ultimo ha però la competenza per sottoporre all’autorità le sue proposte (BSK ZGB I – Breitschmid, ad art. 308 CC n. 14).\nVa pure rilevato che i genitori ed i\nparenti coinvolti dovranno attenersi alle direttive del curatore, collaborando\ncon lui, in difetto di che potranno essere adottate misure più incisive (BSK\nZGB I – Breitschmid, ad art. 308\nCC n. 20; sentenza ICCA del\n14 novembre 2002, inc. 11.2002.95, cons. 17)."}