{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-46_2013-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115934&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "185493a3315d0d8c5347cec7073575fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali: anticipato apprezzamento delle prove, decisione incidentale, compiti del curatore educativo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:36", "Checksum": "f71ad2269f735d50ff9062723b1c1867", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.46\nRegesto:\nRelazioni personali: anticipato apprezzamento delle prove, decisione incidentale, compiti del curatore educativo\n\n\nF. Il 1° gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.\nG. Con osservazioni 21 gennaio 2013 l’Autorità regionale di protezione (Autorità di protezione) conferma quelle del 3 ottobre 2012 all’attenzione dell’allora Autorità di vigilanza e chiede la reiezione dell’impugnativa, evidenziando che l’assetto in discussione è proporzionale in quanto limitato nel tempo sino all’espletazione della perizia psichiatrica sulla madre; che la risoluzione si fonda su rapporti di chi segue da tempo RE 1 e ne conosce le dinamiche relazionali e le ripercussioni negative sul figlio; che l’istituto avrebbe dovuto discutere con il curatore educativo e con l’assistente sociale e proporre all’Autorità di protezione una regolamentazione per il periodo altalenante, invece che decidere unilateralmente dei diritti di visita.\nH. Mediante scritto 5 marzo 2013 la reclamante informa che questi ultimi sono stati organizzati d’intesa con l’assistente sociale dell’UFaM e l’istituto, del quale allega le osservazioni del 4 marzo 2013, ove si rileva che la decisione avversata sarebbe sproporzionata, vista l’evoluzione dell’estate 2012; che l’andamento del bambino presso la madre non era stato verificato né dal curatore né dall’assistente sociale; che sino a fine ottobre si sono eseguiti gli incontri sorvegliati ma successivamente è stato reintrodotto il rientro nel week-end previa consultazione del curatore educativo e dell’assistente sociale ed è stato preparato un programma specifico per Natale (con visite di monitoraggio presso la madre) e per Carnevale. L’istituto auspica infine che l’Autorità di protezione riconosca le competenze professionali degli operatori socio-educativi che si occupano quotidianamente del minore.\nConsiderato\nin diritto\n1. Fino al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele erano impugnabili alla Prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 LTut, all’epoca in vigore). Tempestivo, il ricorso (ora: reclamo) era quindi da considerare ricevibile.\nCon l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Tit. fin. CC).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).\n2. Si ricorda alla reclamante che le autorità non sono tenute ad esprimersi su ogni singolo argomento sollevato dalle parti (DTF 2P.185/2002 del 13 gennaio 2003, cons. 2.1), al proposito non si ravvisano manchevolezze nella decisione impugnata.\nSi rinuncia alle audizioni richieste, poiché gli atti appaiono già completi ed ulteriori accertamenti non appaiono né necessari né suscettibili di apportare nuovi chiarimenti e neppure di mutare il giudizio concreto, anche in virtù di quanto esposto nel seguito (art. 18 LPAmm; DTF 6B_196/2008 del 16 maggio 2008, cons. 3; 5P.164/2001 del 16 luglio 2001, cons. 3a).\nPer quanto attiene alla sostituzione del curatore educativo: la richiesta è avvenuta soltanto in sede di udienza il 30 agosto 2012, non era esigibile che l’allora Commissione tutoria si pronunciasse già con la risoluzione dello stesso giorno e senza istruttoria al riguardo.\nRispettivamente, se l’allora Autorità di vigilanza si fosse pronunciata in merito, avrebbe tolto un grado di giurisdizione all’interessata, ciò che può configurare in certi casi una violazione del diritto di essere sentito (cfr. DTF 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, cons. 5.2).\nSpetterà pertanto all’Autorità di protezione statuire sull’istanza di sostituzione del curatore educativo.\nAl riguardo il gravame va respinto.\nRelativamente al collocamento, la decisione avversata comprende delle parti incidentali nella misura in cui conferisce dei mandati, tra cui uno volto a reperire una famiglia affidataria, di conseguenza tali aspetti risultano impugnabili soltanto ove arrecano un danno irreparabile (cfr. DTF 137 III 475 cons. 1; 5A_805/2011 del 2 febbraio 2012; 5A_861/2011 del 10 gennaio 2012), ciò che la reclamante non allega. L’autorità di prime cure ha disposto tale ricerca al fine di tenere pronte più soluzioni in attesa dell’esito dell’insieme delle valutazioni, a questo stadio non vi è una decisione di merito al riguardo. La relativa censura è dunque irricevibile."}