{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-46_2013-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115934&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "185493a3315d0d8c5347cec7073575fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali: anticipato apprezzamento delle prove, decisione incidentale, compiti del curatore educativo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:36", "Checksum": "f71ad2269f735d50ff9062723b1c1867", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.46\nRegesto:\nRelazioni personali: anticipato apprezzamento delle prove, decisione incidentale, compiti del curatore educativo\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nRomeo |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nall’allora |\n|\n|\nCommissione tutoria regionale __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda le relazioni personali col figlio |\ngiudicando sull’appello (ora: reclamo) del 26 novembre 2012 e sulla contestuale domanda di assistenza giudiziaria presentati da RE 1 contro la decisione emessa il 24 ottobre 2012 dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nato il __________ 2005 ed è figlio di RE 1 e P__________ T__________.\nTra il 1995 ed il 2000 la madre era al beneficio di una tutela volontaria; a far tempo dal 10 novembre 2009 a favore della stessa è stata istituita una curatela volontaria ai sensi dell’art. 394 vCC, quale curatore è stato designato R__________ M__________.\nNel 2008 l’allora Commissione tutoria regionale di __________ aveva provveduto al collocamento diurno del bambino con l’accordo della madre.\nNel seguito il collocamento era stato trasformato in internato ed erano stati predisposti una sorveglianza del medesimo ed un’assi-stenza alla madre da parte dell’Ufficio famiglie e minori (UFaM), una presa a carico madre-bambino tramite la psicologa dello studio pediatrico, una valutazione dello stato psicofisico del minore tramite il Servizio ortopedagogico ed un sostegno psicologico alla madre tramite il Servizio psico-sociale (SPS).\nNell’ottobre 2011 è stata istituita una curatela educativa a favore di PI 1; per il mandato è stato incaricato CURA 1, con i compiti - tra gli altri - di vigilare sull’evoluzione dei rapporti madre-figlio, di fornire consiglio e di disciplinare gli aspetti pratici del diritto di visita.\nB. Sulla base di segnalazioni da parte dell’assistente dell’UFaM e del curatore educativo, dopo un incontro con la madre e gli operatori, con risoluzione n. 479 del 30 agosto/4 settembre 2012 l’allora Commissione tutoria ha dato mandato all’UFaM di reperire una famiglia affidataria per il minore e al Servizio medico psicologico (SMP) di valutare le capacità genitoriali materne. In attesa del relativo rapporto la Commissione tutoria ha previsto degli incontri sorvegliati tra madre e figlio (che il curatore avrebbe dovuto organizzare con gli educatori dell’istituto ed un collaboratore dell’UFaM); la stessa autorità ha invitato la madre ad intensificare la propria presa a carico psichiatrica.\nMediante decisione dello stesso giorno (n. 480) la stessa Commissione tutoria ha disposto una perizia psichiatrica sulla madre.\nC. Contro la risoluzione n. 479 la madre ha interposto ricorso, chiedendo di ottenere un diritto di visita infrasettimanale e uno quindicinale durante il week-end - entrambi con pernottamento - di annullare la ricerca di una famiglia affidataria, di incaricare il nuovo educatore di favorire il suo rapporto col figlio e di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.\nD. Mediante decisione del 24 ottobre 2012 l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto sia il ricorso della madre sia la sua richiesta di assistenza giudiziaria.\nE. Avverso questa decisione RE 1 è insorta alla prima Camera civile del Tribunale d'appello con gravame 26 novembre 2012, contestando i dispositivi n.ri 1 e 2, postulando il beneficio dell’assistenza giudiziaria, l’aggiornamento dell’incarto e l’audizione di diverse persone. Secondo la reclamante l’allora Autorità di vigilanza avrebbe considerato erroneamente che il comportamento della madre di fine giugno-inizio luglio sarebbe stato pregiudizievole per il figlio.\nRE 1 adduce che la decisione avversata sarebbe arbitraria, poiché si fonderebbe solo sui rapporti del curatore del bambino (che ha litigato con lei) e quello della madre, dell’educatore (che secondo il medesimo sarebbe stato travisato), dell’istituto, dell’assistente sociale dell’UFaM, trascurando invece le prove prodotte da lei medesima - in particolare sull’estate trascorsa serenamente col figlio - e quelle da lei richieste, in violazione del diritto di essere sentito ed in contraddizione con il rapporto dello psicoterapeuta, che avrebbe sconsigliato di modificare l’assetto in essere. Gli elementi usati dall’allora Autorità di vigilanza si riferirebbero al “periodo critico ossia fine giugno [recte]/inizio luglio 2012” (reclamo, pag. 10), mentre dal 13 luglio e durante l’estate il minore avrebbe vissuto tranquillamente con la madre.\nDopo la decisione impugnata la madre avrebbe continuato a vedere il proprio figlio in forma libera, a dimostrazione che vi sarebbe un pericolo solamente astratto, tanto che le autorità non hanno tolto l’effetto sospensivo alle loro decisioni.\nLa reclamante avrebbe chiesto la sostituzione del curatore educativo a causa della sua difficoltà nello svolgere il proprio compito - ciò che egli avrebbe ammesso - e l’allora Autorità di vigilanza si sarebbe dovuta pronunciare al riguardo, poiché la misura era già effettiva; la richiesta avrebbe dovuto essere accolta, perché vi sarebbe una situazione di aperto conflitto e non l’avrebbe più contattata durante l’estate.\nL’allora Commissione tutoria avrebbe anticipato il proprio giudizio in merito alla custodia, conferendo l’incarico all’UFaM di cercare una famiglia affidataria, ciò che comunque non sarebbe indicato, vista la difficoltà per il minore di accettare i cambiamenti e l’attesa dei risultati peritali.\nQuanto all’assistenza giudiziaria il parere dello psicologo del minore, la smentita del pediatra sull’aggressività, le constatazioni infondate della Commissione tutoria, la situazione finanziaria e la mancanza di oggettività della reclamante giustificherebbero la sua concessione, anche nella presente procedura."}