Viste le circostanze – ossia che le autorità di protezione svizzere sono state indotte ad adottare provvedimenti d'urgenza a salvaguardia di una minore che per un certo periodo ha frequentato comunque la scuola in Svizzera e l'istituto scolastico aveva segnalato la necessità di un intervento a sua tutela – si rinuncia eccezionalmente ad un loro prelievo. Non vengono inoltre assegnate ripetibili, non essendo state richieste. Il giudizio odierno impone pertanto anche di riformare il dispositivo su tasse e spese della decisione dell'allora Autorità di vigilanza sulle tutele. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: