2b/cc). In concreto, non risulta che – benché le decisioni della Commissione tutoria e dell'Autorità di vigilanza fossero immediatamente esecutive e l'eventuale gravame privato di effetto sospensivo – nessuno abbia mai intrapreso nulla in tal senso. Di conseguenza, la dimora abituale della ragazza non si troverebbe comunque (più) sul suolo elvetico. In assenza di una dimora abituale in Svizzera, e non vigendo il principio della perpetuatio fori, questa Camera – autorità di reclamo munita di pieno potere cognitivo (art. 450a CC) – non disporrebbe in ogni caso di alcuna competenza decisionale nel merito ai sensi della giurisprudenza evocata in precedenza. 7.