Anche volendo seguire il ragionamento dell’Autorità di vigilanza, che ha considerato il soggiorno di PI 1 in Italia come illecito – poiché era stata trattenuta dal padre alla fine di un diritto di visita, contrariamente a quanto disposto dalla Commissione tutoria – va ricordato che tale modo di fare non impedisce alla minore di acquisire una nuova residenza abituale in tale Stato, se il titolare del diritto di custodia non si adopera per far rientrare il minore ai sensi della Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (cfr. DTF 125 III 301, consid. 2b/cc).