Da ciò non si può dunque inferire la volontà dell’insorgente di prevalersi di tale eccezione solo una volta noto l’esito della causa, in funzione della propria soccombenza. Dall’altro lato, l’autorità deve esaminare d’ufficio ad ogni stadio della causa la propria competenza a statuire, non potendo pretendere – come fatto in concreto - che il silenzio delle parti valga come incondizionata costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 6 LDIP, la cui applicabilità è limitata alle controversie in materia patrimoniale. 6.