Da un lato, infatti, non è corretto l’accertamento secondo cui ciò sia avvenuto soltanto in pendenza di ricorso: dagli atti risulta che il tema era già stato sollevato dal legale dell’insorgente con lo scritto 21 giugno 2012 indirizzato alla Commissione tutoria (cfr. doc. 8 allegato al ricorso), che si è tuttavia incrociato con la decisione contestata, di pari data. Da ciò non si può dunque inferire la volontà dell’insorgente di prevalersi di tale eccezione solo una volta noto l’esito della causa, in funzione della propria soccombenza.