Già alla luce di quanto sopra il reclamo va accolto, non sussistendo la competenza delle autorità di protezione svizzere, difettando la residenza abituale della minore in Svizzera già al momento in cui vennero prese le contestate misure di protezione. A tale riguardo non si può rimproverare all’insorgente – come fatto dall’Autorità di vigilanza – un comportamento abusivo dal profilo processuale nell’eccepire la questione dell’incompetenza territoriale. Da un lato, infatti, non è corretto l’accertamento secondo cui ciò sia avvenuto soltanto in pendenza di ricorso: