è invece rimasta in Italia sino alla separazione da RE 1, per poi trasferirsi in Svizzera ad inizio 2012 (dapprima a S__________ e quindi a M__________, cfr. verbali udienze di discussione 1 dicembre 2011 e 16 febbraio 2012), quando PI 1 era già collocata al P__________. La minore è rimasta al P__________ sino al 17 giugno 2012. Già alla luce di quanto sopra il reclamo va accolto, non sussistendo la competenza delle autorità di protezione svizzere, difettando la residenza abituale della minore in Svizzera già al momento in cui vennero prese le contestate misure di protezione.