3 della Convenzione) a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. Determinante non è quindi il domicilio, nemmeno il domicilio civile, bensì la dimora abituale del minorenne. La Convenzione non definisce tale criterio di collegamento. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la nozione di dimora abituale deve essere determinata in maniera autonoma; essa si fonda su una situazione di fatto ed implica la presenza fisica della persona in un dato luogo.