2.1a e riferimenti; Messaggio concernente l’attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori nonché l’approvazione e l’attuazione delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del 28 febbraio 2007, FF 2007 2369, pag. 2407). 4.1. Giusta l’art. 1 della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, le autorità – sia giudiziarie che amministrative – dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono competenti (con riserva delle disposizioni degli art. 3, 4 e 5 cpv. 3 della Convenzione) a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso.