Riassumendo, l’insorgente ribadisce che la figlia “è residente in Italia fin dal 1999, ha frequentato in Italia la scuola materna, al momento dell’intervento della CTR__________ abitava e aveva i propri affetti in Italia a C__________, paese nel quale si volgeva la sua vita di relazione, tranne nelle sole ore scolastiche”: di conseguenza, la sua residenza abituale deve essere localizzata in Italia e “il procedimento è quindi affetto da nullità ab origine e perciò insanabile” (reclamo, pag. 5).