irrilevante, ai fini della determinazione della residenza abituale, il luogo ove è stata oggetto di cure al piede o i brevi soggiorni trascorsi in Svizzera (reclamo, pag. 2). Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall’Autorità di vigilanza, RE 1 sostiene di aver eccepito la questione dell’incom-petenza territoriale già dinnanzi alla Commissione tutoria, nel suo scritto datato 21 giugno 2012.