5, pag. 11-12). 2.3. L’Autorità di vigilanza ha poi rilevato che RE 1 “non comprova minimamente il domicilio in Italia, né che vi fossero misure in tale nazione né di aver segnalato il caso alle autorità italiane” (decisione impugnata, consid. 6, pag. 12). Infine, gli ha rimproverato un comportamento abusivo dal profilo processuale, nella misura in cui il vizio lamentato – ovvero la presunta incompetenza territoriale della Commissione tutoria – è stato evocato solo nell’ambito del ricorso, e mai in precedenza dinnanzi alla stessa.