5, pag. 10-12). Rilevando come “entrambi i genitori sono stati privati del diritto di custodia sulla figlia” (ciò che comporta pure la perdita della facoltà di determinarne il luogo di residenza) e che “il padre l’ha trattenuta illecitamente presso il proprio domicilio”, l’Autorità di vigilanza ha osservato che in tali casi il minore non acquisisce una nuova residenza abituale e il suo soggiorno rimane precario “finché esiste una possibilità di rientro del minore presso il titolare del diritto di custodia” – nel caso concreto, l’autorità tutoria – ovvero “fintanto che il genitore leso nel suo diritto di custodia si adopera seriamente per ottenere il rientro del minore, ciò che impedisce la