All’epoca della decisione, il suo domicilio legale era a S__________, ove abitava la madre dal dicembre 2011. Nel 2010, la minore aveva vissuto per un certo periodo assieme ad entrambi i genitori in Italia (località C__________), pur continuando a frequentare la scuola in Svizzera. Essendo la ragazza “fortemente legata sia al padre che alla madre”, l’Autorità di vigilanza ha considerato che “non è possibile localizzare un unico nucleo affettivo” (decisione impugnata, consid. 4, pag. 9).