il 25 ottobre 2012 RE 1 ha presentato ricorso alla prima Camera Civile del Tribunale d’appello, postulandone l’annullamento in ragione dell’incompetenza ratione loci delle autorità svizzere per l’adozione di misure per la protezione della minore. In data 27 dicembre 2012 il gravame è stato intimato unicamente all'Autorità di protezione, che nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2013 ha ribadito le proprie argomentazioni e ha chiesto la conferma della decisione dell’Autorità di vigilanza. F. In data 1° gennaio 2013 il ricorso – ora reclamo – è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d’appello.