In subordine, egli ha postulato la modifica della decisione, chiedendo che la custodia della figlia fosse assegnata a lui. D. Con decisione del 26 settembre 2012 l’Autorità di vigilanza ha respinto integralmente il gravame, considerando data la competenza della Commissione tutoria che si è pronunciata sul caso e ritenendo del tutto giustificati, nel merito, i provvedimenti da essa adottati. E. Contro la suddetta decisione il 25 ottobre 2012 RE 1 ha presentato ricorso alla prima Camera Civile del Tribunale d’appello, postulandone l’annullamento in ragione dell’incompetenza ratione loci delle autorità svizzere per l’adozione di misure per la protezione della minore.