L’autorità ha disciplinato nuovamente le relazioni personali tra PI 1 e i genitori, prevedendo visite settimanali da parte della madre e sospendendo fino a nuovo avviso le relazioni con il padre. Benché l'eventuale ricorso è stato privato dell'effetto sospensivo e la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, la medesima non è stata eseguita allorquando RE 1 non ha ottemperato all’ordine di riaccompagnamento ivi contenuto. C. In data 2 luglio 2012 RE 1 è insorto contro tale decisione all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza).