{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-42_2013-12-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115869&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3aee8ce3985d2bcea3c8082d5a53ca3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Competenza delle autorità svizzere a decidere della custodia di un minore; nozione di dimora abituale. 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In caso di trasferimento della dimora abituale non vale il principio della perpetuatio fori\n\n\nGià alla luce di quanto sopra il reclamo va accolto, non sussistendo la competenza delle autorità di protezione svizzere, difettando la residenza abituale della minore in Svizzera già al momento in cui vennero prese le contestate misure di protezione.\nA tale riguardo non si può rimproverare all’insorgente – come fatto dall’Autorità di vigilanza – un comportamento abusivo dal profilo processuale nell’eccepire la questione dell’incompetenza territoriale. Da un lato, infatti, non è corretto l’accertamento secondo cui ciò sia avvenuto soltanto in pendenza di ricorso: dagli atti risulta che il tema era già stato sollevato dal legale dell’insorgente con lo scritto 21 giugno 2012 indirizzato alla Commissione tutoria (cfr. doc. 8 allegato al ricorso), che si è tuttavia incrociato con la decisione contestata, di pari data. Da ciò non si può dunque inferire la volontà dell’insorgente di prevalersi di tale eccezione solo una volta noto l’esito della causa, in funzione della propria soccombenza.\nDall’altro lato, l’autorità deve esaminare d’ufficio ad ogni stadio della causa la propria competenza a statuire, non potendo pretendere – come fatto in concreto - che il silenzio delle parti valga come incondizionata costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 6 LDIP, la cui applicabilità è limitata alle controversie in materia patrimoniale.\n6. Comunque, anche se si volesse considerare che a suo tempo fosse data una competenza delle autorità svizzere, ciò non è sicuramente più il caso oggi.\nCome già evocato, domenica 17 giugno 2012, al termine di un diritto di visita presso il padre, PI 1 non ha più fatto rientro al P__________. Da quel momento – pur risultando dai pubblici registri svizzeri ancora domiciliata legalmente presso la madre in Svizzera – la minore risiede effettivamente in Italia, presso il padre, e per il secondo anno scolastico consecutivo è iscritta all’Istituto statale di Istruzione superiore “Città di L__________”, che frequenta regolarmente (cfr. certificati 9 novembre 2011 e 3 ottobre 2013; doc. 9, dichiarazione 16 ottobre 2012 del dirigente scolastico e del coordinatore di classe).\nAnche volendo seguire il ragionamento dell’Autorità di vigilanza, che ha considerato il soggiorno di PI 1 in Italia come illecito – poiché era stata trattenuta dal padre alla fine di un diritto di visita, contrariamente a quanto disposto dalla Commissione tutoria – va ricordato che tale modo di fare non impedisce alla minore di acquisire una nuova residenza abituale in tale Stato, se il titolare del diritto di custodia non si adopera per far rientrare il minore ai sensi della Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (cfr. DTF 125 III 301, consid. 2b/cc). In concreto, non risulta che – benché le decisioni della Commissione tutoria e dell'Autorità di vigilanza fossero immediatamente esecutive e l'eventuale gravame privato di effetto sospensivo – nessuno abbia mai intrapreso nulla in tal senso. Di conseguenza, la dimora abituale della ragazza non si troverebbe comunque (più) sul suolo elvetico.\nIn assenza di una dimora abituale in Svizzera, e non vigendo il principio della perpetuatio fori, questa Camera – autorità di reclamo munita di pieno potere cognitivo (art. 450a CC) – non disporrebbe in ogni caso di alcuna competenza decisionale nel merito ai sensi della giurisprudenza evocata in precedenza.\n7. Il reclamo di RE 1 va di conseguenza accolto.\nIl giudizio odierno impone di riformare la decisione impugnata nel senso di dichiarare accolto il gravame, con conseguente annullamento della decisione 21 giugno 2012 dell'allora Commissione tutoria regionale __________.\nGli oneri processuali seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze – ossia che le autorità di protezione svizzere sono state indotte ad adottare provvedimenti d'urgenza a salvaguardia di una minore che per un certo periodo ha frequentato comunque la scuola in Svizzera e l'istituto scolastico aveva segnalato la necessità di un intervento a sua tutela – si rinuncia eccezionalmente ad un loro prelievo. Non vengono inoltre assegnate ripetibili, non essendo state richieste. Il giudizio odierno impone pertanto anche di riformare il dispositivo su tasse e spese della decisione dell'allora Autorità di vigilanza sulle tutele.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:\n1. Il ricorso è accolto, di conseguenza la decisione del 21 giugno 2012 della Commissione tutoria regionale __________ è annullata.\n2. Non si riscuotono tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.\nPer il resto la sentenza impugnata rimane invariata.\n2. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la procedura in oggetto.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}