{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-42_2013-12-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115869&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3aee8ce3985d2bcea3c8082d5a53ca3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Competenza delle autorità svizzere a decidere della custodia di un minore; nozione di dimora abituale. 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Un soggiorno di sei mesi crea – per principio – una residenza abituale, ma una residenza può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno, se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente centro d'interessi (STF 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1; 5A_440/2011 del 25 ottobre 2011, consid. 2.2; 5A_665/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 4.1; 5A_650/2009 dell'11 novembre 2009, consid. 5.2 con rinvii; 5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4.1.2).\nLa dimora abituale deve essere definita individualmente per ogni persona. Tuttavia, quella di un figlio coincide di norma con il centro della vita di un genitore almeno; trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, sono decisivi quali indizi della sua dimora abituale le sue relazioni familiari con il genitore cui egli è affidato (STF 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1; 5A_650/2009 dell'11 novembre 2009, consid. 5.2; DTF 129 III 288 consid. 4.1; A_650/2009 dell'11 novembre 2009, consid. 5.2; 5A_427/2009 del 27 luglio 2009, consid. 3.2).\n4.2. Le autorità dello Stato di dimora abituale del minore sono competenti ai sensi della Convenzione anche qualora il figlio cambi residenza abituale pendente causa. In simili eventualità il principio della perpetuatio fori, secondo cui il tribunale competente per territorio al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti cui si fonda la sua competenza mutino in seguito, non si applica se la nuova dimora abituale si trova in uno Stato contraente (RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d; sentenza I CCA 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid. 6; sentenza I CCA 11.2010.83 del 6 ottobre 2011, consid. 6; STF 5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4.1.1).\nSe il trasferimento della dimora abituale avviene mentre è pendente un appello – avviene cioè quando la procedura è pendente dinnanzi ad un’autorità con potere di esame libero sia in fatto che in diritto – l'autorità di appello perde la competenza per statuire sulle misure di protezione (DTF 132 III 586 consid. 2.2.4 e 2.3.1; v. STF 5A_131/2011 del 31 marzo 2011, consid. 3.3.1 e 5A_622/2010 del 27 giugno 2011 consid. 3; v. anche sentenza I CCA 11.2010.83 del 6 ottobre 2011, consid. 2c).\n5. In concreto, solleva più di un interrogativo l’accertamento delle istanze precedenti secondo cui la dimora abituale di PI 1 era in Svizzera.\nLa problematica dello Stato di residenza della minore è stata evocata sin dalla prima segnalazione del caso alla Commissione tutoria ad opera della direzione della scuola media di B__________ (“l’allieva risiede (in modo illecito?) oltre confine. Ufficialmente PI 1 risiede a C__________, ma alcune voci ufficiose pervenute in direzione mi fanno supporre che la situazione legata al domicilio non sia così semplice e trasparente”, cfr. lettera 17 maggio 2010).\nI pubblici registri svizzeri riportano che dal 15 ottobre 1999 PI 1 è ininterrottamente domiciliata in Svizzera: dapprima a L__________ (dal 1999 al 2006), in seguito a M__________ (sino al marzo 2012), quindi a S__________ (dal mese di aprile 2012 sino ad oggi; cfr. doc. 4 Autorità di vigilanza; www.movpop.ti.ch), analogamente alla madre CO 2.\nIn base ai documenti dell’Anagrafe italiana prodotti dall’insorgente, risulta invece che dal 28 settembre 1999 PI 1 risiede in Italia, a C__________, in provenienza da A__________ (cfr. certificato di residenza del 28 agosto 2012). Dal 2001 al 2004 ha frequentato l’asilo a C__________ (cfr. dichiarazione del Dirigente scolastico del 9 ottobre 2012). Non emerge dagli atti dove abbia frequentato le scuole elementari, mentre dal settembre 2009, PI 1 frequenta la scuola media in Svizzera, a B__________.\nNonostante la contraddizione tra i registri svizzeri e italiani, le risultanze istruttorie sembrano indicare chiaramente che, prima del suo collocamento al P__________, PI 1 abitava in Italia assieme alla madre e al padre: “la famiglia vive in Italia, appena dopo il confine di C__________” (valutazione socio-ambientale svolta dall’Ufficio delle famiglie e dei minorenni del 24 maggio 2011, pag. 2); “premesso che (…) malgrado il domicilio legale si trovi su territorio ticinese, PI 1 risieda di fatto in Italia (C__________) con entrambi i genitori” (decisione 18 febbraio e 3 novembre 2011 della Commissione tutoria; decisioni supercautelari 17 novembre 2011, 16 dicembre 2011 e 23 gennaio 2012 della Commissione tutoria).\nSi può concludere che PI 1, al momento del collocamento, nel novembre 2011, viveva dunque stabilmente a C__________ con il padre (in base all’Anagrafe italiana, dal 24 maggio 2008 cfr. certificato di residenza del 28 agosto 2012) e con la madre, CO 2.\nQuest’ultima, nonostante risultasse domiciliata in Svizzera dal 15 ottobre 1999 (cfr. doc. 5 Autorità di vigilanza; www.movpop.ti.ch), sul suolo elvetico disponeva unicamente di una casella postale a C__________ (cfr. e-mail Commissione tutoria del 27 gennaio 2011): è invece rimasta in Italia sino alla separazione da RE 1, per poi trasferirsi in Svizzera ad inizio 2012 (dapprima a S__________ e quindi a M__________, cfr. verbali udienze di discussione 1 dicembre 2011 e 16 febbraio 2012), quando PI 1 era già collocata al P__________. La minore è rimasta al P__________ sino al 17 giugno 2012."}