{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-42_2013-12-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115869&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3aee8ce3985d2bcea3c8082d5a53ca3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Competenza delle autorità svizzere a decidere della custodia di un minore; nozione di dimora abituale. 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Secondo l’insorgente, “al momento dell’intervento della CTR__________, la minore PI 1 e il di lei padre, cittadini Italiani, erano residenti in Italia, insieme alla di lei madre: in quel periodo PI 1 frequentava la scuola Svizzera, e, dopo aver fatto colazione a casa propria a C__________ si recava a scuola in Svizzera rientrando a casa in Italia al termine delle lezioni”, circostanze di cui la Commissione tutoria era a conoscenza (reclamo, pag. 1-2). Egli rileva che tale situazione si protrae sin dal 1999 e che la figlia non ha in realtà mai abitato in Svizzera, in quanto “il domicilio le serviva semplicemente per frequentare la scuola di quello stato” (reclamo, pag. 2). Pertanto, al di là delle ore trascorse alla scuola media di B__________, il centro degli affetti di PI 1 era in Italia, a C__________: irrilevante, ai fini della determinazione della residenza abituale, il luogo ove è stata oggetto di cure al piede o i brevi soggiorni trascorsi in Svizzera (reclamo, pag. 2).\nInoltre, contrariamente a quanto affermato dall’Autorità di vigilanza, RE 1 sostiene di aver eccepito la questione dell’incom-petenza territoriale già dinnanzi alla Commissione tutoria, nel suo scritto datato 21 giugno 2012. In seguito la questione non è più stata affrontata in quanto si è preferito concentrarsi sul merito, ovvero sulla necessità di PI 1 di riprendere una vita normale all’interno del suo nucleo familiare (reclamo, pag. 3-4).\nRiassumendo, l’insorgente ribadisce che la figlia “è residente in Italia fin dal 1999, ha frequentato in Italia la scuola materna, al momento dell’intervento della CTR__________ abitava e aveva i propri affetti in Italia a C__________, paese nel quale si volgeva la sua vita di relazione, tranne nelle sole ore scolastiche”: di conseguenza, la sua residenza abituale deve essere localizzata in Italia e “il procedimento è quindi affetto da nullità ab origine e perciò insanabile” (reclamo, pag. 5). RE 1 postula dunque l’accoglimento del reclamo e l’annullamento della decisione impugnata “perché avalla la Decisione della CTR__________ la quale non ha giurisdizione per decidere sulle vicende di minori che non hanno dimora abituale in altro stato ai sensi e per gli effetti della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961” (reclamo, pag. 6).\n4. Ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS 0.211.231.011).\nIn tale materia, prima dell’entrata in vigore di tale accordo, il diritto internazionale privato svizzero rinviava alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01). E’ quindi a tale Convenzione che occorre continuare a riferirsi nei rapporti con gli Stati che non hanno ratificato l’accordo del 1996, quali l’Italia (cfr. STF 5A_809/2012 dell’8 gennaio 2013, consid. 2.3.1; STF 5A_440/2011 del 25 ottobre 2011, consid. 2.1a e riferimenti; Messaggio concernente l’attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori nonché l’approvazione e l’attuazione delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del 28 febbraio 2007, FF 2007 2369, pag. 2407).\n4.1. Giusta l’art. 1 della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, le autorità – sia giudiziarie che amministrative – dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono competenti (con riserva delle disposizioni degli art. 3, 4 e 5 cpv. 3 della Convenzione) a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso.\nDeterminante non è quindi il domicilio, nemmeno il domicilio civile, bensì la dimora abituale del minorenne. La Convenzione non definisce tale criterio di collegamento. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la nozione di dimora abituale deve essere determinata in maniera autonoma; essa si fonda su una situazione di fatto ed implica la presenza fisica della persona in un dato luogo. Determinante è il centro effettivo della vita del minorenne e delle sue relazioni, ragion per cui, oltre alla presenza fisica del minore, devono essere presi in considerazione altri fattori che permettano di dedurre che tale presenza non è di carattere temporaneo o occasionale, e che la dimora del minore è espressione di una certa integrazione nell’ambiente sociale e familiare; sono in particolare determinanti la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno sul territorio o dello spostamento della famiglia, la nazionalità del minore, il luogo e le condizioni di scolarizzazione, le conoscenze linguistiche così come i rapporti familiari e sociali del minore (STF 5A_889/2011 del 23 aprile 2012, consid. 4.1.2; DTF 129 III 288 consid. 4.1)."}