{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-42_2013-12-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115869&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3aee8ce3985d2bcea3c8082d5a53ca3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Competenza delle autorità svizzere a decidere della custodia di un minore; nozione di dimora abituale. 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Ha osservato che, in concreto, PI 1 è nata in Svizzera e risulta domiciliata ininterrottamente in Ticino dal 15 ottobre 1999. All’epoca della decisione, il suo domicilio legale era a S__________, ove abitava la madre dal dicembre 2011. Nel 2010, la minore aveva vissuto per un certo periodo assieme ad entrambi i genitori in Italia (località C__________), pur continuando a frequentare la scuola in Svizzera. Essendo la ragazza “fortemente legata sia al padre che alla madre”, l’Autorità di vigilanza ha considerato che “non è possibile localizzare un unico nucleo affettivo” (decisione impugnata, consid. 4, pag. 9). Ha poi rilevato l’esistenza di alcuni brevi soggiorni presso la sorellastra, sempre in Ticino e il desiderio della minore di mantenere la sede scolastica a B__________ nonostante il collocamento al P__________, “verosimilmente per mantenere le amicizie lì instaurate” (decisione impugnata, consid. 4, pag. 9). Secondo l’Autorità di vigilanza, dopo essere stata collocata al P__________ ed aver continuato il suo percorso scolastico a M__________, PI 1 “ha potuto crearsi delle nuove amicizie, sempre in Ticino” e “si era affidata al sostegno degli educatori del centro stesso (…), integrandosi in tale realtà” (decisione impugnata, consid. 4, pag. 9). Vi era poi la prospettiva che la permanenza in istituto – e, di conseguenza, la dimora in Ticino – perdurasse per un certo tempo, vista la difficile situazione in cui versava la famiglia. L’Autorità di vigilanza ha pure osservato che le cure mediche di cui aveva avuto bisogno per un piede le erano state prestate in Svizzera, ed ha rilevato come non vi fossero altri elementi – al di là della presenza paterna – che legassero in qualche modo la minore con il territorio italiano. Di conseguenza, ha considerato che la sua dimora abituale fosse in Svizzera.\n2.2. In seguito, l’Autorità di vigilanza ha esaminato se nella fattispecie non si fosse creata per PI 1 una nuova residenza abituale in Italia, essendo la minore stata trattenuta dal padre al proprio domicilio in tale Stato (decisione impugnata, consid. 5, pag. 10-12). Rilevando come “entrambi i genitori sono stati privati del diritto di custodia sulla figlia” (ciò che comporta pure la perdita della facoltà di determinarne il luogo di residenza) e che “il padre l’ha trattenuta illecitamente presso il proprio domicilio”, l’Autorità di vigilanza ha osservato che in tali casi il minore non acquisisce una nuova residenza abituale e il suo soggiorno rimane precario “finché esiste una possibilità di rientro del minore presso il titolare del diritto di custodia” – nel caso concreto, l’autorità tutoria – ovvero “fintanto che il genitore leso nel suo diritto di custodia si adopera seriamente per ottenere il rientro del minore, ciò che impedisce la creazione di una nuova residenza abituale” (decisione impugnata, consid. 5, pag. 11). Secondo l’Autorità di vigilanza, “la procedura presso la CTR è stata iniziata ed è proseguita quando la minore era domiciliata in Ticino e vi frequentava la scuola, avendo dei chiari punti di riferimento e degli affetti sul nostro territorio”, ragion per cui ha ritenuto l’agire della Commissione tutoria del tutto legittimo e la competenza delle autorità svizzere data in concreto (decisione impugnata, consid. 5, pag. 11-12).\n2.3. L’Autorità di vigilanza ha poi rilevato che RE 1 “non comprova minimamente il domicilio in Italia, né che vi fossero misure in tale nazione né di aver segnalato il caso alle autorità italiane” (decisione impugnata, consid. 6, pag. 12). Infine, gli ha rimproverato un comportamento abusivo dal profilo processuale, nella misura in cui il vizio lamentato – ovvero la presunta incompetenza territoriale della Commissione tutoria – è stato evocato solo nell’ambito del ricorso, e mai in precedenza dinnanzi alla stessa. Al contrario, nell’ambito della procedura davanti alla Commissione tutoria RE 1 ha chiesto un ampliamento dei suoi diritti di visita, riconoscendole dunque implicitamente una competenza decisionale (decisione impugnata, consid. 6, pag. 12).\n2.4. Nel merito, l’Autorità di vigilanza ha pienamente confermato le conclusioni della CTR, dando immediata esecutività alla pronuncia e caricando tasse e spese al ricorrente (decisione impugnata, consid. 7-14, pag. 13-18)."}