{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-42_2013-12-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115869&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3aee8ce3985d2bcea3c8082d5a53ca3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Competenza delle autorità svizzere a decidere della custodia di un minore; nozione di dimora abituale. 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In caso di trasferimento della dimora abituale non vale il principio della perpetuatio fori\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nDell’Oro |\n|\n|\n|\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nall’allora |\n|\n|\nCommissione tutoria regionale __________,\ne a\nCO 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la custodia sulla figlia PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 25 ottobre 2012 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 settembre 2012 dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nata il __________ 1998 a S__________ da CO 2 e RE 1. L’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) – dal 1° gennaio 2013 Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – ha iniziato ad occuparsi della minore a seguito di una segnalazione del mese di maggio 2010 della Scuola Media di B__________, istituto scolastico da lei frequentato all’epoca. Dopo avere in un primo tempo ordinato una valutazione socio-ambientale ed istituito una curatela di controllo e informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC – il cui mandato è stato assegnato all’Ufficio famiglie e minorenni – con decisione supercautelare del 17 novembre 2011 la Commissione tutoria ha privato i genitori della custodia parentale, ha deciso il collocamento della minore al P__________ e ne ha sospeso temporaneamente le relazioni con i genitori. In seguito, la Commissione tutoria ha ripristinato e disciplinato le relazioni personali di PI 1 con la madre e il padre.\nB. Domenica 17 giugno 2012, alla fine di un diritto di visita presso il padre, PI 1 non ha più fatto rientro al P__________.\nCon decisione del 21 giugno 2012 (n. 293/12) la Commissione tutoria ha confermato la privazione della custodia nei confronti dei genitori, collocando la minore presso il foyer C__________ a partire dal 9 luglio 2012 e facendo ordine al padre – con la comminatoria dell’art. 292 CP – di riaccompagnare PI 1 al P__________. L’autorità ha disciplinato nuovamente le relazioni personali tra PI 1 e i genitori, prevedendo visite settimanali da parte della madre e sospendendo fino a nuovo avviso le relazioni con il padre.\nBenché l'eventuale ricorso è stato privato dell'effetto sospensivo e la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, la medesima non è stata eseguita allorquando RE 1 non ha ottemperato all’ordine di riaccompagnamento ivi contenuto.\nC. In data 2 luglio 2012 RE 1 è insorto contro tale decisione all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza). Nel suo ricorso, egli ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata in ragione dell’incompetenza territoriale della Commissione tutoria che ha statuito, essendo la dimora abituale della figlia in Italia. In subordine, egli ha postulato la modifica della decisione, chiedendo che la custodia della figlia fosse assegnata a lui.\nD. Con decisione del 26 settembre 2012 l’Autorità di vigilanza ha respinto integralmente il gravame, considerando data la competenza della Commissione tutoria che si è pronunciata sul caso e ritenendo del tutto giustificati, nel merito, i provvedimenti da essa adottati.\nE. Contro la suddetta decisione il 25 ottobre 2012 RE 1 ha presentato ricorso alla prima Camera Civile del Tribunale d’appello, postulandone l’annullamento in ragione dell’incompetenza ratione loci delle autorità svizzere per l’adozione di misure per la protezione della minore. In data 27 dicembre 2012 il gravame è stato intimato unicamente all'Autorità di protezione, che nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2013 ha ribadito le proprie argomentazioni e ha chiesto la conferma della decisione dell’Autorità di vigilanza.\nF. In data 1° gennaio 2013 il ricorso – ora reclamo – è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d’appello. Il 30 ottobre 2013 RE 1 ha inviato a questa Camera ulteriore documentazione a sostegno dell’asserita residenza abituale della figlia PI 1 in Italia.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale CC).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).\n2. Il reclamo verte unicamente sul tema della competenza territoriale delle autorità svizzere a decidere della custodia di PI 1."}