che quindi, pur tenendo conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato (l’art. 401 cpv. 2 CC), la scelta dell’autorità tutoria – confermata pure dall’allora Autorità di vigilanza – di nominare una persona estranea alla famiglia, appare essere la più idonea nell'interesse di PI 1; che per tutti questi motivi, il reclamo di RI 1 va integralmente respinto; che vista la particolare situazione si prescinde, eccezionalmente, dal prelievo di tasse e spese di giustizia; che circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv.