che, tuttavia, nemmeno quest’ultima argomentazione appare fondata: a prescindere dal fatto che l’idoneità del tutore va valutata dall’autorità di protezione, questo giudice non reputa opportuno investire il fratello di PI 1 – appena ventenne e a sua volta già posto sotto la tutela del nonno fino al raggiungimento della maggior età, intervenuta due anni or sono – della responsabilità di sostenere la sorella minore, a motivo anche della problematica e della sensibilità della situazione; che quindi, pur tenendo conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato (l’art. 401 cpv.