2 LPMA); che ai sensi del cpv. 3 della medesima norma, gli anticipi effettuati negli ultimi 10 anni possono essere effettivamente recuperati anche presso l’interessato, ma tale futura possibilità – per altro limitata dalla debita considerazione del fabbisogno di quest'ultimo – non può esimere l'autorità di protezione dal predisporre le misure più idonee alla tutela del minore; che, per finire, il reclamante sostiene che per “motivi famigliari” nel caso in cui non dovesse più egli stesso essere idoneo (“in seguito a invalidità, morte, ecc”) ad assolvere il suo compito di tutore, questo dovrebbe essere affidato al fratello di PI 1, maggiorenne dal 2011;