che ai sensi dell’art. 404 cpv. 3 CC, in relazione con il compenso del curatore, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione e disciplinano il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato; che in virtù dell’art. 19 della Legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), i costi di gestione delle misure di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento, e quindi nel caso in esame, i genitori di PI 1;