che, peraltro, sebbene l’art. 401 cpv. 2 CC relativamente alla scelta del tutore disponga che “per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato”, l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, mentre non esiste più il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC, sostituito dal 1 gennaio 2013 dalla predetta norma (BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 401 N. 1; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 402 N. 2;