che ai sensi dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti; che, nella fattispecie, RI 1 non contesta le qualità del tutore chiamato a sostituirlo, e addirittura nel ricorso 6 giugno 2012 presso l’Autorità di vigilanza specifica che il gravame non è rivolto contro la persona di RA 1, “bensi contro la nomina di un nuovo tutore in sostituzione del sottoscritto ricorrente”;