che nel caso in esame contestata è la sostituzione del tutore, che in un primo tempo il tutore e nonno della minore aveva auspicato, mentre in seguito aveva ritrattato; che giusta l’art. 327a CC l’autorità tutoria nomina un tutore al minorenne che non è sotto l’autorità parentale; che sull’esigenza della misura non vi sono dubbi (e nemmeno è contestata), mentre sulla scelta e l’idoneità del tutore spetta all’autorità di protezione esprimersi: in virtù dell’art. 327c CC sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina del curatore;