{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-04-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-39_2013-04-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115914&nX40_KEY=4921753&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1f783936e62036777df21f335d91cb5e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.04.2013 9.2013.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sostituzione tutore, diritto di preferenza dei parenti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:20:22", "Checksum": "452e8eebef5782ca50a915177b17382e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.04.2013 9.2013.39\nRegesto:\nSostituzione tutore, diritto di preferenza dei parenti\n\n\nche sull’esigenza della misura non vi sono dubbi (e nemmeno è contestata), mentre sulla scelta e l’idoneità del tutore spetta all’autorità di protezione esprimersi: in virtù dell’art. 327c CC sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina del curatore;\nche ai sensi dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti;\nche, nella fattispecie, RI 1 non contesta le qualità del tutore chiamato a sostituirlo, e addirittura nel ricorso 6 giugno 2012 presso l’Autorità di vigilanza specifica che il gravame non è rivolto contro la persona di RA 1, “bensi contro la nomina di un nuovo tutore in sostituzione del sottoscritto ricorrente”;\nche in sostanza, RI 1 ritratta la sua volontà di essere sostituito quale tutore, adducendo un’ulteriore riflessione e l’ampia discussione avuta con la moglie (cfr. reclamo 25 settembre 2012 in fine);\nche, tuttavia, visti anche gli avvenimenti successivi al gravame ed in particolare l’avvenuto collocamento di PI 1 in internato presso C__________, emerge con evidenza la necessità di sostituire il tutore e quindi la fondatezza della decisione dell’autorità tutoria, confermata dall’Autorità di vigilanza;\nche tale misura va intesa non come un’esclusione della famiglia - ed in particolare del nonno - nei confronti di PI 1, bensì come un sostegno più efficace in un periodo (quello dell’adolescenza) delicato, che, come visto, sta provocando nella ragazza sempre maggiori necessità;\nche, peraltro, sebbene l’art. 401 cpv. 2 CC relativamente alla scelta del tutore disponga che “per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato”, l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, mentre non esiste più il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC, sostituito dal 1 gennaio 2013 dalla predetta norma (BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 401 N. 1; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 402 N. 2; P. Meier/ S. Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Zürich 2011, N. 547);\nche per quanto concerne l’aspetto economico, il reclamante sostiene di non aver mai chiesto nessun onorario, mentre teme che, raggiunta la maggior età, PI 1 possa essere chiamata a rimborsare all’autorità di protezione eventuali anticipi eseguiti per la copertura dei costi relativi alla sua tutela, ritenuto che sua madre non è in grado di farsene carico;\nche ai sensi dell’art. 404 cpv. 3 CC, in relazione con il compenso del curatore, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione e disciplinano il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato;\nche in virtù dell’art. 19 della Legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), i costi di gestione delle misure di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento, e quindi nel caso in esame, i genitori di PI 1;\nche se l’interessato o chi è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, i costi sono anticipati dall’autorità di protezione (art. 19 cpv. 2 LPMA);\nche ai sensi del cpv. 3 della medesima norma, gli anticipi effettuati negli ultimi 10 anni possono essere effettivamente recuperati anche presso l’interessato, ma tale futura possibilità – per altro limitata dalla debita considerazione del fabbisogno di quest'ultimo – non può esimere l'autorità di protezione dal predisporre le misure più idonee alla tutela del minore;\nche, per finire, il reclamante sostiene che per “motivi famigliari” nel caso in cui non dovesse più egli stesso essere idoneo (“in seguito a invalidità, morte, ecc”) ad assolvere il suo compito di tutore, questo dovrebbe essere affidato al fratello di PI 1, maggiorenne dal 2011;\nche, tuttavia, nemmeno quest’ultima argomentazione appare fondata: a prescindere dal fatto che l’idoneità del tutore va valutata dall’autorità di protezione, questo giudice non reputa opportuno investire il fratello di PI 1 – appena ventenne e a sua volta già posto sotto la tutela del nonno fino al raggiungimento della maggior età, intervenuta due anni or sono – della responsabilità di sostenere la sorella minore, a motivo anche della problematica e della sensibilità della situazione;\nche quindi, pur tenendo conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato (l’art. 401 cpv. 2 CC), la scelta dell’autorità tutoria – confermata pure dall’allora Autorità di vigilanza – di nominare una persona estranea alla famiglia, appare essere la più idonea nell'interesse di PI 1;\nche per tutti questi motivi, il reclamo di RI 1 va integralmente respinto;\nche vista la particolare situazione si prescinde, eccezionalmente, dal prelievo di tasse e spese di giustizia;\nche circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione dei minori possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\n|\n|\nComunicazione: - - |\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}