{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-04-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-39_2013-04-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115914&nX40_KEY=4921753&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1f783936e62036777df21f335d91cb5e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.04.2013 9.2013.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sostituzione tutore, diritto di preferenza dei parenti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:20:22", "Checksum": "452e8eebef5782ca50a915177b17382e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.04.2013 9.2013.39\nRegesto:\nSostituzione tutore, diritto di preferenza dei parenti\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRI 1 |\n|\n|\nall’allora |\n|\n|\nCommissione tutoria regionale __________ |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la sua sostituzione in qualità di tutore della nipote PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 25 settembre 2012 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 7 settembre 2012 dalla Commissione tutoria regionale __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e\nin diritto\nche PI 1 è nata l’__________ 1998 dalla relazione tra M__________ K__________ e B__________ S__________;\nche, con decisione 21 settembre 1998, l’autorità tutoria (Vormundschaftsbehörde) di K__________, constatata l’incapacità della madre a prendersene cura a causa di problemi psichiatrici, ha istituito a favore di PI 1 una tutela ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 CCS, nominando quale tutore il signor H__________ B__________;\nche, il 5 settembre 2000, l’allora Delegazione tutoria del Comune di C__________ ha assunto la misura di tutela a favore di PI 1, ritenuto che essa, insieme alla madre, si era nel frattempo trasferita dai nonni materni. Quale tutore della bambina è stato nominato il nonno materno, RI 1;\nche, già da tempo, RI 1 era stato nominato tutore del fratellastro maggiore di PI 1, L__________ K__________ (1992), anch’egli sottoposto ad una tutela a norma dell'art. 368 cpv. 1 CCS e domiciliato presso i nonni materni. La tutela è stata revocata in data 9 giugno 2011, avendo il nipote raggiunto la maggior età;\nche RI 1 ha dichiarato, in un incontro avvenuto il 23 maggio 2012 presso l’Autorità tutoria, di avere difficoltà nella gestione di PI 1;\nche in particolare il tutore ha osservato che gli impegni per la nipote – peraltro seguita pure da UFaM, SMP e SAE – sarebbero divenuti “troppo gravosi e numerosi” per lui e la moglie, lamentando di essere “stanchi”, essendosi in precedenza anche occupati del fratello di PI 1;\nche alla fine del citato incontro RI 1 si è dichiarato d’accordo che la Commissione tutoria trovasse un sostituto che assumesse il mandato di tutore e potesse “operare naturalmente in unione ai nonni per il bene della ragazza”;\nche, con decisione 31 maggio 2012, la Commissione tutoria ha sostituito RI 1 con RA 1, P__________;\nche detta decisione è stata impugnata da RI 1 con ricorso 6 giugno 2012 all’allora Autorità di vigilanza (in seguito Autorità di vigilanza), chiedendo di essere riconfermato tutore della nipote e dichiarando di voler revocare l’accordo alla sua sostituzione manifestato nell’incontro 23 maggio 2012 presso la Commissione tutoria;\nche il 7 settembre 2012 l’Autorità di vigilanza ha respinto il predetto ricorso;\nche contro quest’ultima decisione, con ricorso 27 settembre 2012, RI 1 è insorto presso la prima Camera civile del Tribunale d’appello;\nche il 1° gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello;\nche con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale. Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8];\nche nel suo ricorso (ora reclamo), RI 1 sostiene come sia importante tener conto dei motivi umani, ovvero dell’esigenza che PI 1 cresca nel suo nucleo famigliare; inoltre egli fa presente che le entrate della madre non sono sufficienti a coprire i costi di gestione della misura; infine sostiene che nel caso di sua incapacità, il fratello di PI 1, L__________, potrebbe svolgere questo compito;\nche con scritto 2 aprile 2013 l’Autorità di protezione ha informato questo Tribunale che PI 1 è stata nel frattempo collocata, con il consenso del nonno tutore, a C__________: dalla copia del rapporto 28 febbraio 2013 dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ si evince che il collocamento iniziato il 20 gennaio 2013 in internato da domenica sera a venerdi sera si sta svolgendo con buoni risultati e anche lo stato di salute della minore (che nei mesi precedenti aveva accumulato numerose assenze da scuola causate da “dolori”) è migliorato;\nche nel caso in esame contestata è la sostituzione del tutore, che in un primo tempo il tutore e nonno della minore aveva auspicato, mentre in seguito aveva ritrattato;\nche giusta l’art. 327a CC l’autorità tutoria nomina un tutore al minorenne che non è sotto l’autorità parentale;"}