Per quanto concerne l’autorità parentale congiunta, inoltre, è necessaria una richiesta comune dei genitori, che siano pure d’accordo su una convenzione circa la partecipazione alle cure e la ripartizione delle spese di mantenimento (art. 298a CC). 12. Nel reclamo del 30 novembre 2012, avverso l'istituzione di una curatela educativa e la nomina di CURA 1 quale curatore – decise dalla Commissione tutoria regionale il 2 agosto 2012 e confermate dall'Autorità di vigilanza il 9 novembre 2012 – RI 1 asserisce genericamente che si tratterebbe di iniziative della madre, “complice la Commissione tutoria” e osserva di non aver bisogno dell’aiuto di un curatore.