Le doglianze del reclamante si avverano pertanto in massima parte irricevibili per carenza di motivazione. In merito alla richiesta di RI 1, di poter ottenere l’autorità parentale sul figlio PI 2, essa va diretta all’autorità di protezione di prime cure, alla quale finora non è mai giunta una domanda in tal senso (cfr. scritti dell’interessato del 5 agosto, 14 novembre 2011, 14 gennaio, 25 gennaio e 12 febbraio 2012). Per quanto concerne l’autorità parentale congiunta, inoltre, è necessaria una richiesta comune dei genitori, che siano pure d’accordo su una convenzione circa la partecipazione alle cure e la ripartizione delle spese di mantenimento (art. 298a CC).