Nell’impugnativa del 14 giugno 2012, avverso la regolamentazione del diritto di visita – decisa dalla Commissione tutoria il 16 marzo 2012 e confermata dall'Autorità di vigilanza il 15 maggio 2012 – il reclamante sostiene che i cambiamenti messi in atto dalla “CTR di __________” rispetto all'accordo “preso dai genitori in Pretura tutt'ora valido” – “sono arbitrari” (ricorso, pag. 2 in alto). Egli non spiega tuttavia in cosa consista tale arbitrarietà, limitandosi a far riferimento ad “orari di traffico caotici, lontananza” senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni dell'Autorità di vigilanza, che aveva evidenziato, in modo pertinente, che determinanti sono solo gli interessi del