{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-04-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-34_2013-04-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113756&nX40_KEY=4921742&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4a269ceab55b526d1dc72adddff9b7a7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.04.2013 9.2013.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali padre-figlio: nella regolamentazione dei diritti di visita il criterio determinante è il bene del figlio. 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Nell’impugnativa del 14 giugno 2012, avverso la regolamentazione del diritto di visita – decisa dalla Commissione tutoria il 16 marzo 2012 e confermata dall'Autorità di vigilanza il 15 maggio 2012 – il reclamante sostiene che i cambiamenti messi in atto dalla “CTR di __________” rispetto all'accordo “preso dai genitori in Pretura tutt'ora valido” – “sono arbitrari” (ricorso, pag. 2 in alto). Egli non spiega tuttavia in cosa consista tale arbitrarietà, limitandosi a far riferimento ad “orari di traffico caotici, lontananza” senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni dell'Autorità di vigilanza, che aveva evidenziato, in modo pertinente, che determinanti sono solo gli interessi del figlio e non i problemi del padre nel definire le relazioni personali, come pure che, con la nuova regolamentazione, il traffico veicolare è di ostacolo una sola volta ogni fine settimana e non due (sabato e domenica). Poi, se è pur vero che, per tener conto delle mutate esigenze del figlio – che ha ora nove anni – nella nuova regolamentazione è stato tolto il giovedì dai diritti di visita, complessivamente tali diritti sono passati da 7 ore e ½ settimanali a circa 11 ore settimanali. Il fatto che il reclamante non possa “sempre” assentarsi dal lavoro il giovedì “prima delle 17.00” (cfr. ricorso, pag. 3 verso il basso) non incide sul conteggio delle ore testè menzionato, che, come detto, è comunque a favore della relazione padre - figlio, comportando un aumento delle ore passate assieme. Per il resto, il reclamante non spiega in alcun modo perché la nuova regolamentazione delle relazioni personali non vada bene, e nemmeno indica in quale modo gli interessi di suo figlio siano compromessi dal nuovo assetto, in altre parole non dice perché i nuovi orari degli incontri non vadano bene e in ogni caso non ne propone altri: egli si limita a ripetere quanto già affermato presso l’Autorità di vigilanza sulle tutele ed evaso con argomentazioni pertinenti alle quali si rinvia. Le doglianze del reclamante si avverano pertanto in massima parte irricevibili per carenza di motivazione.\nIn merito alla richiesta di RI 1, di poter ottenere l’autorità parentale sul figlio PI 2, essa va diretta all’autorità di protezione di prime cure, alla quale finora non è mai giunta una domanda in tal senso (cfr. scritti dell’interessato del 5 agosto, 14 novembre 2011, 14 gennaio, 25 gennaio e 12 febbraio 2012). Per quanto concerne l’autorità parentale congiunta, inoltre, è necessaria una richiesta comune dei genitori, che siano pure d’accordo su una convenzione circa la partecipazione alle cure e la ripartizione delle spese di mantenimento (art. 298a CC).\n12. Nel reclamo del 30 novembre 2012, avverso l'istituzione di una curatela educativa e la nomina di CURA 1 quale curatore – decise dalla Commissione tutoria regionale il 2 agosto 2012 e confermate dall'Autorità di vigilanza il 9 novembre 2012 – RI 1 asserisce genericamente che si tratterebbe di iniziative della madre, “complice la Commissione tutoria” e osserva di non aver bisogno dell’aiuto di un curatore. Così facendo egli non si confronta nemmeno lontanamente con le ragioni esposte dall’Autorità di vigilanza nella decisione, che indicava come necessaria la curatela educativa per proteggere il minore dall’alta conflittualità dei genitori. Anzi, con il suo reclamo RI 1 attesta di essere in una situazione di forte litigiosità con PI 1, confermando la necessità delle misure suddette. Palesemente carente di motivazione, il reclamo sfugge ad ogni ulteriore disanima e deve quindi essere respinto in quanto irricevibile.\n13. La tassa di giustizia e le spese dell'attuale sentenza seguono il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), pertanto vanno messe a carico di RI 1. Non si pone problema di ripetibili, i reclami non avendo fatto oggetto d’intimazione.\n14. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione dei minori possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia:\n1. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo 14 giugno 2012 è respinto.\n2. Gli oneri consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 200.–\nsono posti a carico di RI 1.\n3. Il reclamo 30 novembre 2012 è irricevibile.\n4. Gli oneri consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 200.–\nsono posti a carico di RI 1.\n5. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}